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Unione Europea · Mercati globali

Ingresso nel mercato UE: normativa chimica (REACH)

Normativa chimica — non coperta dalla marcatura CE, ma riguarda quasi tutti i prodotti.

Mercato
Unione Europea
Sito
Europeo
Marchio
REACH

01Cos'è?

REACH è un regolamento orizzontale che disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche nell'UE. Non rientra nell'ambito della marcatura CE ma riguarda quasi tutti i prodotti.

02Perché esiste questo schema?

Il regime di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche è stato istituito per rimediare a una debolezza strutturale della precedente normativa chimica. Nel vecchio regime solo le sostanze NUOVE erano soggette a notifica e valutazione; decine di migliaia di sostanze già presenti sul mercato prima di una data determinata non erano state sottoposte ad alcuna valutazione sistematica. In altre parole, c'erano meno dati proprio sulle sostanze più diffuse.

La soluzione del nuovo regime è stata invertire l'onere della prova: la responsabilità di produrre i dati è passata dall'autorità all'INDUSTRIA. "Senza dati, niente mercato" ne è l'espressione sintetica; la parte che fabbrica o importa una sostanza al di sopra di determinate soglie di tonnellaggio è obbligata a registrarla e a presentare dati sull'uso sicuro.

Il regime fa funzionare insieme quattro meccanismi. La registrazione garantisce che i dati siano presentati secondo la soglia di tonnellaggio. La valutazione è l'esame dei fascicoli e delle sostanze da parte dell'autorità. L'AUTORIZZAZIONE subordina l'uso delle sostanze estremamente preoccupanti a un permesso specifico. La RESTRIZIONE vieta direttamente determinate combinazioni sostanza-uso o le limita con una soglia.

Per un fabbricante di prodotti, i meccanismi che entrano in gioco più spesso sono le restrizioni e l'obbligo di comunicare informazioni. Le restrizioni si applicano anche agli articoli: alcune sostanze non possono essere presenti in un prodotto oltre determinate soglie. L'obbligo di comunicare richiede di fornire informazioni alla catena di fornitura e, su richiesta, ai consumatori per un articolo contenente una sostanza estremamente preoccupante oltre la soglia.

L'elenco candidato viene aggiornato regolarmente e ciò mantiene il regime in movimento: un prodotto conforme oggi può rientrare nell'obbligo di comunicazione quando una nuova sostanza viene aggiunta all'elenco. Le dichiarazioni della catena di fornitura sono quindi registrazioni rinnovate periodicamente anziché ottenute una volta e archiviate.

03Di chi è l'obbligo?

L'obbligo varia in base al ruolo: il fabbricante o l'importatore di una sostanza la registra; il produttore e l'importatore di un articolo sono tenuti alla notifica SVHC, alla notifica SCIP e al rispetto delle restrizioni dell'allegato XVII. Un fabbricante extra-UE può assumere l'obbligo di registrazione nominando un rappresentante esclusivo (Only Representative) stabilito nell'UE.

04Documenti richiesti

  • Un inventario dei componenti e dei materiali del prodotto
  • Dichiarazioni sulle sostanze dei fornitori
  • Valutazione del contenuto di SVHC e rapporti di analisi
  • Il record della notifica SCIP
  • La scheda di sicurezza (per sostanze e miscele)
  • L'accordo con il rappresentante esclusivo (ove nominato)

05Processo

  1. 01Determinazione dell'ambitoSi determina sotto quale normativa e ambito di marcatura rientra il prodotto nel mercato di destinazione. Questo passaggio determina l'intero processo; un errore qui vanifica tutto il lavoro successivo.
  2. 02Determinazione degli standard applicabiliVengono individuati gli standard accettati dal mercato ed eventuali deviazioni nazionali. Lo stesso standard IEC può applicarsi con deviazioni diverse in mercati diversi.
  3. 03Definizione del piano di provaSi valuta quale parte dei rapporti di prova esistenti sarà accettata; vengono pianificate le prove mancanti. Un rapporto CB Scheme, se disponibile, riduce le ripetizioni di prova.
  4. 04Parte locale e registrazioneSe il mercato richiede un rappresentante stabilito, un importatore o un richiedente, questa parte viene designata e vengono effettuate le registrazioni necessarie.
  5. 05Prove e fascicolo tecnicoLe prove vengono eseguite e il fascicolo tecnico viene preparato. Alcuni mercati richiedono che la prova venga eseguita nel proprio paese.
  6. 06Certificazione o dichiarazioneA seconda del regime di mercato, viene redatta una dichiarazione del fabbricante o si ottiene un certificato dall'organismo autorizzato; se necessario, viene effettuato un audit di fabbrica.
  7. 07Marcatura ed etichettaturaIl marchio e l'etichetta vengono applicati secondo le regole di formato e lingua del mercato. Il requisito linguistico viene verificato in dogana nella maggior parte dei mercati.
  8. 08Spedizione e doganaSe è richiesto un documento pre-spedizione, viene ottenuto; viene completato il set di documenti da presentare in dogana.

06Punti di attenzione

  • L'elenco delle sostanze candidate SVHC viene aggiornato periodicamente e deve essere monitorato
  • La soglia dello 0,1% è calcolata non sull'intero prodotto, ma su ciascun articolo
  • Il REACH non rientra nell'ambito della CE, ma anche i prodotti marcati CE vi sono soggetti
  • Nominare un rappresentante esclusivo non è obbligatorio, ma riduce l'onere a carico dei clienti

07Schemi affini e la differenza

  1. 01REACH e RoHSRoHS limita determinate sostanze nei prodotti elettrici tramite una soglia di materiale omogeneo; REACH si estende a tutti i prodotti e crea obblighi di registrazione, autorizzazione, restrizione e informazione.
  2. 02REACH e il regime di classificazione CLPCLP disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele; REACH è un regime di registrazione e restrizione. La scheda di dati di sicurezza si colloca all'intersezione dei due.
  3. 03REACH e la normativa POPGli inquinanti organici persistenti sono vietati da una normativa separata; l'elenco di restrizione REACH non li copre e i due elenchi sono verificati separatamente.
  4. 04REACH e i regimi chimici di altri mercatiMolti mercati hanno istituito regimi di registrazione analoghi, ma elenchi, soglie e regole di tonnellaggio differiscono; una registrazione UE non è valida in un altro mercato.

08Dettaglio dello schema

Questa pagina descrive l'ingresso nel mercato di Unione Europea. Lo schema stesso — il suo ambito, processo, periodo di validità e documenti richiesti — è trattato in dettaglio nella pagina di certificazione.

Certificazione di conformità alla legislazione chimica (conformità REACH).

09Altri marchi nel mercato di Unione Europea

10Domande frequenti

La soglia dello 0,1% è calcolata sull'intero prodotto?

No. In linea con la sentenza della Corte di giustizia europea, la soglia è calcolata separatamente per ciascun articolo che compone un prodotto complesso. Rapportarla al peso totale del prodotto è una prassi diffusa ma scorretta.

Il calendario di certificazione varia in base al prodotto, al carico di prova richiesto, ai tempi di spedizione dei campioni e al carico di lavoro dell'autorità; per questo motivo in queste pagine non viene indicata una durata in giorni o settimane. I principali fattori che determinano il calendario sono: l'obbligo di eseguire la prova nel paese di destinazione, la necessità o meno di un audit di fabbrica, i tempi per la nomina di un rappresentante locale e l'attuale maturità del fascicolo tecnico. Un calendario realistico per il suo prodotto viene fornito per iscritto in fase di preventivo.

I regimi di accesso al mercato cambiano frequentemente: gli elenchi di ambito vengono aggiornati, i periodi di transizione prorogati, nuovi requisiti aggiunti. Queste pagine descrivono la struttura del regime e chi ha l'obbligo; l'ambito e le date applicabili al suo prodotto vengono confermati dal testo legislativo vigente in fase di preventivo.

Unione Europea · REACH roadmap per

Ci parli del suo prodotto; condivideremo per iscritto i passaggi, i documenti e la tempistica necessari.

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