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Unione Europea · Mercati globali

Ingresso nel mercato UE: Prodotti da Costruzione (CPR)

Regolamento sui prodotti da costruzione — la Dichiarazione di Prestazione (DoP) è obbligatoria.

Mercato
Unione Europea
Sito
Europeo
Marchio
CPR

01Cos'è?

Il Regolamento sui prodotti da costruzione assicura che la prestazione dei prodotti da costruzione sia dichiarata in un linguaggio tecnico comune. La sua differenza rispetto alle altre normative CE è che non garantisce che il prodotto sia sicuro ma che la sua prestazione sia dichiarata correttamente.

02Perché esiste questo schema?

Il regime dei prodotti da costruzione differisce dalle altre normative di prodotto dell'UE su un punto fondamentale, e senza comprenderlo il resto di questa pagina viene letto male: qui la normativa non richiede che il prodotto sia SICURO ma che ne sia DICHIARATA LA PRESTAZIONE.

La ragione sta nel limite di competenza. La sicurezza di un'opera è materia della normativa nazionale sull'edilizia, e gli Stati membri non hanno trasferito tale competenza: ogni paese determina da sé quale resistenza al fuoco debba avere un muro. La competenza dell'UE si limita alla libera circolazione del prodotto. Il sistema dice quindi "misurate e dichiarate la prestazione in un linguaggio comune" e lascia la soglia di accettazione alla normativa nazionale.

Il nome di questo linguaggio comune è la dichiarazione di prestazione: le caratteristiche essenziali del prodotto sono misurate e dichiarate secondo il metodo definito nella specifica tecnica armonizzata. La marcatura CE qui non dice "questo prodotto è sicuro"; dice "la prestazione di questo prodotto è quella dichiarata".

Il sistema di valutazione e verifica è graduato per gruppo di prodotto: per alcuni prodotti il produttore fa la propria dichiarazione, per altri un organismo notificato verifica il controllo della produzione in fabbrica e, al livello più alto, certifica anche il tipo di prodotto. Un livello più rigoroso si applica a caratteristiche critiche come la reazione al fuoco.

Il controllo della produzione in fabbrica è l'obbligo distintivo di questo regime: i prodotti da costruzione sono fabbricati in serie e variano tra i lotti; una singola prova di tipo non è quindi considerata sufficiente, e il controllo continuo della produzione conta anche come parte della dichiarazione.

03Di chi è l'obbligo?

L'obbligo è del produttore: viene emessa una Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la marcatura CE si basa su di essa. Il ruolo dell'organismo notificato varia in base al sistema AVCP determinato per il prodotto.

04Documenti richiesti

  • La norma armonizzata (hEN) applicata o il numero di ETA
  • Rapporti sulle prove iniziali di tipo (ITT).
  • Il manuale e le registrazioni del controllo della produzione in fabbrica (FPC)
  • La tabella dei valori prestazionali dichiarati
  • La Dichiarazione di Prestazione (DoP)
  • Un esempio di etichetta CE

05Processo

  1. 01Determinazione dell'ambitoSi determina sotto quale normativa e ambito di marcatura rientra il prodotto nel mercato di destinazione. Questo passaggio determina l'intero processo; un errore qui vanifica tutto il lavoro successivo.
  2. 02Determinazione degli standard applicabiliVengono individuati gli standard accettati dal mercato ed eventuali deviazioni nazionali. Lo stesso standard IEC può applicarsi con deviazioni diverse in mercati diversi.
  3. 03Definizione del piano di provaSi valuta quale parte dei rapporti di prova esistenti sarà accettata; vengono pianificate le prove mancanti. Un rapporto CB Scheme, se disponibile, riduce le ripetizioni di prova.
  4. 04Parte locale e registrazioneSe il mercato richiede un rappresentante stabilito, un importatore o un richiedente, questa parte viene designata e vengono effettuate le registrazioni necessarie.
  5. 05Prove e fascicolo tecnicoLe prove vengono eseguite e il fascicolo tecnico viene preparato. Alcuni mercati richiedono che la prova venga eseguita nel proprio paese.
  6. 06Certificazione o dichiarazioneA seconda del regime di mercato, viene redatta una dichiarazione del fabbricante o si ottiene un certificato dall'organismo autorizzato; se necessario, viene effettuato un audit di fabbrica.
  7. 07Marcatura ed etichettaturaIl marchio e l'etichetta vengono applicati secondo le regole di formato e lingua del mercato. Il requisito linguistico viene verificato in dogana nella maggior parte dei mercati.
  8. 08Spedizione e doganaSe è richiesto un documento pre-spedizione, viene ottenuto; viene completato il set di documenti da presentare in dogana.

06Punti di attenzione

  • La marcatura CE non può essere apposta senza una DoP
  • Se la prestazione sia sufficiente lo decidono le normative edilizie nazionali
  • Il sistema AVCP (1+, 1, 2+, 3, 4) determina il ruolo dell'organismo notificato
  • Il CE non è obbligatorio per un prodotto senza norma armonizzata; si può scegliere la via ETA

07Schemi affini e la differenza

  1. 01Il CPR e le altre normative CENelle altre direttive, il CE dichiara la sicurezza; qui dichiara la prestazione. La soglia di accettazione si trova nella normativa nazionale sull'edilizia, e la marcatura CE non mostra che tale soglia sia soddisfatta.
  2. 02Il CPR e la classificazione antincendio EN 13501La EN 13501 definisce con quali lettere e indicatori aggiuntivi la prestazione deve essere espressa; la normativa nazionale dice quale classe è richiesta.
  3. 03Il CPR e le approvazioni nazionaliPer i prodotti senza specifica armonizzata è aperta la via della Valutazione Tecnica Europea; è una via volontaria che può sostituire le approvazioni nazionali.
  4. 04Il CPR e la fabbricazione di strutture in acciaioPer i componenti strutturali in acciaio e alluminio, la certificazione di produzione propria del fabbricante (il regime EN 1090) è una condizione preliminare della dichiarazione di prestazione; la prova del prodotto da sola non è sufficiente.

08Dettaglio dello schema

Questa pagina descrive l'ingresso nel mercato di Unione Europea. Lo schema stesso — il suo ambito, processo, periodo di validità e documenti richiesti — è trattato in dettaglio nella pagina di certificazione.

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e Marcatura CE

09Altri marchi nel mercato di Unione Europea

10Domande frequenti

Il contenuto di questa sezione è in preparazione. La roadmap specifica per il suo prodotto e mercato di destinazione in fase di preventivo per iscritto.

Il calendario di certificazione varia in base al prodotto, al carico di prova richiesto, ai tempi di spedizione dei campioni e al carico di lavoro dell'autorità; per questo motivo in queste pagine non viene indicata una durata in giorni o settimane. I principali fattori che determinano il calendario sono: l'obbligo di eseguire la prova nel paese di destinazione, la necessità o meno di un audit di fabbrica, i tempi per la nomina di un rappresentante locale e l'attuale maturità del fascicolo tecnico. Un calendario realistico per il suo prodotto viene fornito per iscritto in fase di preventivo.

I regimi di accesso al mercato cambiano frequentemente: gli elenchi di ambito vengono aggiornati, i periodi di transizione prorogati, nuovi requisiti aggiunti. Queste pagine descrivono la struttura del regime e chi ha l'obbligo; l'ambito e le date applicabili al suo prodotto vengono confermati dal testo legislativo vigente in fase di preventivo.

Unione Europea · CPR roadmap per

Ci parli del suo prodotto; condivideremo per iscritto i passaggi, i documenti e la tempistica necessari.

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